Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26370 - pubb. 06/01/2022
Giurisdizione per le controversie su ritardi e cancellazioni dei voli quando il biglietto è stato acquistato on line dall'Italia
Tribunale Ravenna, 06 Luglio 2021. Est. Farolfi.
Cancellazioni dei voli – Controversie – Giurisdizione – Biglietto acquistato on line dall'Italia
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e non di quello irlandese per le controversie su ritardi e cancellazioni dei voli quando il biglietto è stato acquistato on line dall'Italia o comunque ha come destinazione una città italiana (nella specie, il viaggiatore aveva nazionalità italiana e sia il luogo di partenza che quello di destinazione avevano entrambi localizzazione all’interno del nostro paese, sì che la prestazione caratteristica fornita dal vettore aereo si svolgeva interamente all’interno del territorio nazionale italiano).
Il passeggero danneggiato deve unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
N. R.G. 2121/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A.Farolfi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2121/2020 promossa da:
T.A.
APPELLANTE
Contro
R. D.
APPELLATA
Oggetto: Spedizione – Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto)
FATTO E DIRITTO
1.
Con sentenza n. 817/2019, depositata in data 26.11.2019, il Giudice di Pace di Ravenna, nella causa n. 1342/2018 r.g., promossa da T.A. contro R.D., ha così deciso: “Il Giudice di Pace, nella persona della dott.ssa Maria De Rosa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T.A. nei confronti di R.D. in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
respinge la domanda perché infondata;
compensa le spese di lite.”
2.
Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo. “Con atto di citazione ritualmente notificato, T.A. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ravenna, la società R.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità per inadempimento contrattuale, al pagamento della complessiva somma di €250,00 a titolo di compensazione per danno da ritardo e risarcimento danni patrimoniali e non, per avere l’aereo avuto un ritardo di oltre tre ore sull’orario previsto di arrivo. Spiegava l’attore di aver stipulato un contratto di trasporto con la compagnia aerea convenuta, per il volo FR1437 con partenza da Lamezia alle ore 22.20 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 23.52 del 12 giugno 2018. Sebbene fosse arrivato in aeroporto con largo anticipo, apprendeva soltanto nell’imminenza dell’imbarco la cancellazione del proprio volo. Nell’occorso non riceveva alcuna informazione ed alcuna assistenza, mentre giungeva a destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario contrattualmente garantito. Ritualmente richiesto il risarcimento, la convenuta compagnia nulla aveva riscontrato e corrisposto, rendendo necessaria l’odierna azione giudiziaria.
Si costituiva in giudizio la società R.D. eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano per essere competente, come contrattualmente anche sottoscritto dalle parti, il Tribunale Irlandese. Nel merito, eccepiva la pretestuosità e infondatezza delle richieste attoree, peraltro sfornite di alcuna prova, soprattutto in ordine al presunto danno subito. Rilevava che il volo sul quale era prenotato quello dell’odierno attore, aveva sì subito un ritardo, ma non era stato cancellato e, appena possibile, lo stesso era stato ripristinato così da atterrare a Milano Malpensa con sole 2 ore e 40 minuti di ritardo. Ciò consentiva di escludere alcuna compensazione, come stabilito dal Reg. CE n. 261/2004 anche confortato da copiosa giurisprudenza, qualora il ritardo fosse inferiore alle tre ore, come accaduto nel caso di specie. Chiedeva pertanto, il rigetto delle domande tutte, con rifusione delle spese di lite.
La causa veniva istruita con le sole prove documentali, anche in assenza di espresse richieste istruttorie. Sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, la causa veniva trattenuta per la decisione.”
3.
La sentenza del Giudice di Pace di Ravenna, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da T.A. con atto di appello con il quale chiede l’annullamento e la riforma della sentenza di primo grado, conseguentemente di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’appellata, condannandola altresì al pagamento della somma di €250,00. Chiede, in via subordinata, nel caso in cui il Giudice ritenga che il volo FR1437 abbia aperto i portelloni con una tempistica inferiore alle 3 ore di ritardo, di condannare R.D. al risarcimento dell’importo di €250,00 decurtato del 50%.
A sostegno di tale richiesta, l’appellante ha dedotto che:
- il Giudice di Pace, nella valutazione dei documenti di causa, ne avrebbe travisato il contenuto; in particolare, il documento n. 2 (fascicolo R. primo grado – “Statement rilasciato dall’aeroporto di Lamezia Terme”), sulla base del quale il GdP ha statuito che l’aereo FR1437 sarebbe arrivato con 2 ore e 40 minuti di ritardo, in realtà dimostrerebbe solo che l’aeromobile “ha sbloccato dal finger dell’aeroporto di Lamezia Terme con 2h 40 minuti di ritardo, senza alcuna evidenza o prova ufficiale dell’effettivo decollo e ancor più dell’effettiva apertura dei portelloni presso l’aeroporto di Milano”;
- in considerazione, inoltre, dell’inversione dell’onere della prova nel campo del trasporto aereo, secondo parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto semplicemente accertare che parte convenuta non aveva depositato la prova ufficiale del momento in cui il portellone dell’aeromobile era stato aperto; pertanto la decisione doveva ritenersi altresì errata nell’applicazione delle regole in tema di riparto dell’onere probatorio;
- ancora, il Giudice di Pace avrebbe errato della quantificazione del coefficiente minimo di ritardo per configurare il diritto dell’attore alla compensazione pecuniaria; nello specifico, a detta di parte attrice, anche ove si volesse ritenere provato un ritardo del volo di 2 ore e 40 minuti (invece di più di 3 ore come dedotto), il Giudice di Pace avrebbe dovuto, sulla scorta dell’art. 7, n. 2, del Reg. CE 261/2004, accordare al sig. T. la somma di €250,00 decurtati del 50%, piuttosto che rigettare tout court ogni domanda.
4.
R.D. si è costituita nel presente giudizio con comparsa in data 13.11.2020, chiedendo – in accoglimento del motivo di appello incidentale – di riformare la sentenza n. 817/2019 del Giudice di Pace di Ravenna, dichiarando la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in favore dei Tribunali irlandesi. Ha inoltre richiesto, in via subordinata, di respingere integralmente l’appello ex adversoproposto, in quanto inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza del GdP di Ravenna, con conseguente vittoria di spese e competenze del presente e del primo grado.
Ritenuta la causa documentale, all’udienza del 09.03.2021, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., il Giudice ha trattenuto in decisione la causa.
5.
In via pregiudiziale occorre affrontare, e respingere, l’eccezione di carenza di giurisdizione proposta dall’appallata R.D.
Come stabilito da ultimo da Cass. sez. un., 13/02/2020, n. 3561 (in Guida al diritto, 2020, 11, 47), infatti: “Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e non di quello irlandese per le controversie su ritardi e cancellazioni dei voli R., quando il biglietto è stato acquistato on line dall'Italia o comunque ha come destinazione una città italiana”.
Nel caso di specie, appare pacifico, infatti, che il sig. T.A. avesse acquistato on line il biglietto per il volo FR14347, con partenza da Lamezia Terme il giorno 12/06/2018, alle ore 21.20 ed arrivo a Milano Malpensa alle ore 23.20 (vds. doc. 1 parte appellata - reservationsummary).
Pertanto, non solo il viaggiatore ha nazionalità italiana, ma sia il luogo di partenza che quello di destinazione hanno entrambi localizzazione all’interno del nostro paese, sì che la prestazione caratteristica fornita dal vettore aereo si svolgeva interamente all’interno del territorio nazionale italiano.
Inoltre, l’appellata non ha contestato di avere sul territorio italiano una propria sede secondaria, sì che anche da questo punto di vista risulta pienamente applicabile il dictum della citate S.U.
Valga inoltre considerare che, correttamente, Corte di Giustizia UE, 18/11/2020, n. 519, ha affermato che la clausola “inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”. Nel caso di specie, infatti, nessuna delle parti ha dedotto o eccepito che il sig. Toppetti stesse viaggiano per lavoro o per esigenze legate alla propria attività professionale, risultando perciò anche per questa ulteriore ottica interpretativa, destituita di fondamento l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla compagnia aerea irlandese qui appellata.
6.
Nel merito, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata in quanto frutto di un plateale errore di interpretazione della documentazione versata in atti, nonché di applicazione dei principi giuridici applicabili in questa materia in tema di onere della prova.
Prendendo in considerazione proprio il doc. 2 prodotto nel fascicolo di parte appellata (convenuta in primo grado) si evince infatti la seguente dichiarazione, resa dall’Area di Movimento dell’Aeroporto di Lamezia Terme: “il volo in oggetto, come risulta dal Giornale Informatico di Scalo ha “sbloccato” BLK off (termine aeronautico alle ore 24.00 con un ritardo di 2h 40’”.
Appare perciò evidente in fatto:
a) che il documento su cui parte convenuta fonda la propria difesa nulla dice circa l’orario di arrivo del volo a destinazione, ma si limita a dimostrare – al più – che già in partenza aveva accumulato un ritardo di 2 h e 40 minuti rispetto a quanto previsto;
b) che lo “sblocco” del volo è comunque concetto distinto dalla sua effettiva partenza dall’aeroporto, che avviene notoriamente dopo alcune decine di minuti al termine della fase di raggiungimento della pista e di rullaggio per l’effettivo decollo;
c) che il documento nulla prova circa l’apertura dei portelloni dell’areo a destinazione, presso l’aeroporto di Milano Malpensa.
Mentre in diritto, Cass. 23/01/2018, n. 1584 ha avuto modo di precisare, con affermazione del tutto consolidata, che “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004”.
L’applicazione di tale principio alla fattispecie in esame porta a conseguenze opposte rispetto a quelle fatte proprie dal giudice di prime cure. Incombeva infatti alla convenuta – al fine di andare esente dalla responsabilità contrattuale - dare dimostrazione o dell’inesistenza o minore durata del ritardo allegato, oppure della riconducibilità dello stesso al caso fortuito od a forza maggiore. Ma ciò non è avvenuto, risultando il suddetto documento irrilevante rispetto alla stessa tesi di parte appellata per cui il ritardo complessivo fu inferiore a quello denunciato dal viaggiatore. Occorreva invece un documento ufficiale che dimostrasse il momento dell’atterraggio ed apertura del portellone dell’aereo presso l’hub di destinazione a Milano, ma una tale documentazione non è mai stata fornita.
In definitiva, pertanto, la sentenza di primo grado, resa dal Giudice di Pace di Ravenna n. 817/19, deve essere riformata e R. condannata a versare all’appellante la somma di Euro 250, quale compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/04 ed art. 22 Convenzione di Montreal.
Gli interessi, rappresentando una voce autonoma del capitale seppure accessoria, non sono stati richiesti.
Gravano invece sulla parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, come da liquidazione in dispositivo, avuto riguardo al minimo valore della lite ed all’assenza di una fase istruttoria con assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa d’appello R.G.2121/2020, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Giudice di Pace di Ravenna n. 817/2019, dichiara tenuta e condanna R.D. a versare al sig. T.A., per quanto in motivazione, la somma di Euro 250;
condanna altresì R.D. a rimborsare al sig. T.A. le spese di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 1.111,50 (di cui Euro 151,50 per spese vive ed Euro 960 per compensi), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ravenna, 6 luglio 2021
Il Giudice
Dott. A.Farolfi